SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
( pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2000 )
DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA', NONCHE'
SULL'ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP, LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53, RECANTE:
"DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA', PER IL
DIRITTO ALLA CURA E ALLA FORMAZIONE E PER IL COORDINAMENTO DEI TEMPI DELLE
CITTA'".
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato
A tutti i Ministeri - Gabinetto -Direzione generale affari generali e
personale
Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato
A tutti gli enti pubblici non economici
A tutte le regioni
A tutte le province
A tutti comuni
Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione
All'A.R.A.N.
e, per conoscenza:
Alla Presidenza della Repubblica
Ai commissariati di Governo presso le regioni e province autonome
All'A.N.C.I
All'U.N.C.E.M.
Con la legge 8 marzo
2000, n. 53, recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione per il coordinamento dei
tempi delle città", sono stati modificati ed aggiornati alcuni degli
istituti relativi al sostegno della maternità e della paternità e per
l'assistenza a portatori di handicap.
Le disposizioni
legislative si pongono come obiettivi prioritari la promozione di un maggiore
equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante
l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione delle agevolazioni ai
genitori dei soggetti portatori di handicap.
In considerazione della
delicatezza della materia trattata e delle possibili difficoltà applicative
della normativa in questione, nonché delle problematiche di cui lo scrivente
Dipartimento è stato investito, si è avvertita l'esigenza di predisporre un
documento che abbia funzione esplicativa del vigente quadro normativo per i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Le disposizioni della
normativa in esame debbono applicarsi tenendo conto di quanto affermato
dall'art. 17, comma 3, del medesimo testo di legge, e dai principi generali del
decreto legislativo n. 29/1993 sul rapporto sussistente fra legge e contratto,
i quali salvaguardano le condizioni di maggior favore già disciplinate dai
contratti collettivi nazionali di comparto e rinviano a quelle che saranno
successivamente adottate in sede di contrattazione collettiva.
Per le fattispecie non
contemplate dalla presente circolare e non incompatibili con la disciplina del
pubblico impiego, si rinvia a quanto espresso, con riferimento al settore
privato, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con proprie circolari
n. 109 del 6 giugno 2000 (congedi parentali), n. 133 del 17 luglio 2000
(portatori di handicap), n. 152 del 4 settembre 2000 (opzione flessibilità
dell'astensione obbligatoria) nonché dal Ministero del lavoro con circolare n.
43 del 7 luglio 2000 (opzione flessibilità dell'astensione obbligatoria), in
quanto frutto di un indirizzo concordato con le amministrazioni competenti.
Relativamente alle
disposizioni di cui all'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, si rinvia al
decreto del 21 luglio 2000, n. 278 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11
ottobre 2000, n. 238) con il quale è stato approvato il regolamento recante
disposizioni di attuazione concernenti congedi per eventi e cause particolari.
Al riguardo si segnala
che in merito all'interpretazione della legge 8 marzo 2000, n. 53, effettuata
dalla presente circolare, sono stati acquisiti i pareri favorevoli, per quanto
di competenza, del Ministero del tesoro - Igop - e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli affari sociali.
1. Congedi parentali.
1.1 L'art. 3, comma 1,
della legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di congedi parentali, familiari e
formativi, integra l'art. 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, attribuendo
al genitore lavoratore il diritto ad usufruire dell'astensione facoltativa dal
lavoro, ed il relativo trattamento economico, anche se l'altro genitore non ne
ha diritto.
1.2 L'art. 3, comma 2,
del medesimo testo di legge modifica l'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, riconoscendo ai genitori il diritto di astenersi dal lavoro, anche
contemporaneamente, nei primi otto anni di vita del bambino. Tale assunto trae
convincimento dall'avvenuta abrogazione, effettuata per il tramite dell'art.
17, comma 4, della legge 3 marzo 2000, n. 53, dell'art. 7 della legge 9
dicembre 1977, n. 903, il quale riconosceva al lavoratore padre il diritto ad
usufruire dell'astensione facoltativa, in alternativa alla lavoratrice madre.
1.3 Alla madre
lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro,
compete un periodo continuativo o frazionato di astensione dal lavoro pari a
sei mesi; lo stesso diritto è riconosciuto anche al padre lavoratore a partire
dalla nascita del bambino, facendo salve le disposizioni di cui al successivo
punto 1.6.
1.4 Le astensioni dal
lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci o
undici mesi.
1.5 Entrambi i genitori
possono beneficiare individualmente di un'astensione facoltativa, da fruirsi
entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, della durata massima
di sei mesi, ovvero, se il padre lavoratore usufruisca di un periodo non
inferiore a tre mesi, il proprio diritto viene elevato da sei a sette,
elevando, in tal modo, il relativo limite complessivo di astensione facoltativa
da dieci ad undici mesi.
1.6 La novità della
norma risiede nella circostanza che entrambi i genitori possono utilizzare
detta astensione facoltativa fino al compimento dell'ottavo anno di vita del
bambino anche contemporaneamente ed in particolar modo il padre lavoratore la
può utilizzare anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post partum
della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari
di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
1.7 Il periodo
complessivo di astensione facoltativa cui hanno diritto i genitori lavoratori
non può eccedere, come detto, il limite complessivo di dieci mesi, salvo quanto
previsto nel successivo capoverso.
1.8 Se il padre si è
astenuto per un periodo non inferiore a tre mesi, ed intenda fruire di un
ulteriore periodo, il limite complessivo delle mensilità spettanti alla coppia
è di undici mesi.
1.9 Nell'ipotesi in cui
vi sia un solo genitore, il periodo di astensione facoltativa da usufruire
continuativamente o in modo frazionato, non può essere superiore a dieci mesi.
Detta ipotesi può verificarsi in caso di morte di un genitore, di abbandono del
bambino da parte di un dei due genitori, ovvero di affidamento del figli,) ad
uno solo dei genitori, quando ciò risulti da un provvedimento formale. Per
l'elevazione del congedo sino a dieci mesi, si considera anche la situazione in
cui il genitore che accudisce il bambino a titolo esclusivo si sia verificata
successivamente alla fruizione del periodo massimo (sei mesi da parte della
madre e sette mesi da parte del padre), ma nel calcolo dei dieci mesi
complessivi debbono essere computati tutti i periodi fruiti precedentemente da
parte di entrambi i genitori.
1.10 Si sottolinea in
questa sede che a beneficio della lavoratrice madre, o, in alternativa, al
lavoratore padre, genitori di bambini portatori di handicap si continua ad
applicare la disposizione di cui all'art. 33, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, che attribuisce agli stessi il diritto di prolungare il periodo
di astensione facoltativa fino al terzo anno di vita del bambino. Il predetto
diritto si coniuga con l'astensione facoltativa, così come delineata dalla
legge di modifica in questione, ossia con la possibilità di usufruire
dell'astensione facoltativa fino al compimento dell'ottavo anno di vita del
bambino, nel caso in cui il genitore che lo richieda, abbia usufruito della
propria parte nei primi tre anni di vita del bambino. Il prolungamento previsto
dall'art. 33, comma 1, inizia a decorrere una volta trascorso il periodo
corrispondente alla durata massima dell'astensione facoltativa ordinaria
spettante al richiedente. Detto periodo può essere effettivamente utilizzato,
ovvero, a scelta del richiedente medesimo, fruito nel periodo compreso tra il
terzo e l'ottavo anno di vita del bambino. Utili esemplificazioni al riguardo,
possono essere rinvenute nella circolare I.N.P.S. n. 133 del 17 luglio 2000.
2. Congedo dei genitori
per malattia del bambino.
2.1 Per le malattie di
ciascun bambino fino al terzo anno di età, ad entrambi i genitori, anche adottivi
o affidatari, alternativamente, è riconosciuto il diritto di astenersi dal
lavoro.
2.2 Si applica in
materia la disciplina della contrattazione collettiva dei singoli comparti,
quanto alla retribuibilità di assenze per malattie del bambino fino a tre anni.
2.3 Invece per i
bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, tale diritto è di cinque giorni
lavorativi annui non retribuiti per ciascun genitore, alternativamente, il cui
limite massimo fruibile complessivamente ad opera di entrambi i genitori, è di
dieci giorni e non trasferibili all'altro genitore.
2.4 Per la concessione
dei congedi in questione, retribuiti e non retribuiti, la lavoratrice madre o
il lavoratore padre sono tenuti a presentare un certificato medico rilasciato
da uno specialista del Servizio sanitario nazionale, ovvero con esso
convenzionato, comprovante la malattia del bambino, unitamente ad una
dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 4, della legge 4 gennaio 1968, n.
15, attestante che l'altro genitore non usufruisca, contemporaneamente, del
medesimo beneficio concesso per lo stesso motivo.
2.5 La malattia del
bambino che comporta il ricovero ospedaliero, debitamente documentato,
interrompe l'eventuale fruizione delle ferie in godimento da parte del
genitore.
2.6 Il genitore che si
assenta non è tenuto ad essere reperibile nelle fasce orarie che riguardano
esclusivamente il controllo della malattia del lavoratore.
3. Periodi di riposo
durante il primo anno di età del bambino.
3.1 Altra importante
innovazione è stata introdotta dall'art. 3, comma 3, della legge 8 marzo 2000,
n. 53, che ha modificato l'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
prevedendo il raddoppiamento dei periodi di riposo nel caso di parto plurimo e
la possibilità di utilizzare le ore aggiuntive anche dal padre lavoratore.
3.2 Come è noto le
lavoratrici madri hanno diritto, nel primo anno di vita del bambino, a due
periodi di riposo durante la giornata, pari ad un'ora ciascuno, anche
cumulabili, a condizione che l'orario di lavoro sia almeno di sei ore; nell'ipotesi
di orario inferiore, tale periodo si riduce ad un'ora di riposo.
3.3 Con la citata legge
n. 53, nell'ipotesi di parto plurimo e fermo restando il requisito dell'orario
di lavoro giornaliero di almeno sei ore, i periodi di riposo sono elevati a quattro
ore, a prescindere dal numero dei gemelli, e le due ore aggiuntive potranno
essere utilizzate anche dal padre, anziché solo dalla madre.
3.41 periodi di riposo
sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del rapporto, della
retribuzione e non riducono le ferie.
4. Trattamento
economico.
4.1 Le lavoratrici
madri, durante tutto il periodo di astensione obbligatoria dall'impiego, in
applicazione dei contratti collettivi, hanno diritto all'intera retribuzione
fissa mensile, nonché al relativo trattamento accessorio.
4.2 Nel periodo di
astensione facoltativa, così come previsto dalle singole disposizioni della
contrattazione collettiva di comparto, i primi trenta giorni per madre e padre
lavoratore, fruibili anche frazionatamente, sono retribuiti per intero, ad
eccezione dei compensi per lavoro straordinario ed a particolari indennità
legate all'effettiva prestazione lavorativa, non riducono le ferie e sono
valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
4.3 Da
un'interpretazione letterale dei contratti collettivi nazionali di comparto e
delle disposizioni della normativa analizzata in questa sede, si ritiene che il
trattamento economico applicabile nei successivi cinque mesi di astensione
facoltativa, sia la retribuzione degli stessi al 30%, solo per i primi tre anni
di vita del bambino mentre per i restanti quattro/cinque mesi si riconosce il
diritto all'astensione dei genitori lavoratori senza retribuzione.
4.4 Tale disposizione
non si applica nell'ipotesi in cui contrattualmente siano disciplinate
condizioni di maggior favore per il lavoratore e qualora il reddito individuale
dell'interessato sia 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria; in quest'ultimo caso si
applica l'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, così come modificato
dall'art. 3, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
4.5 Anche nell'ipotesi
in cui entrambi i genitori fruiscano del medesimo beneficio, il numero massimo
dei giorni retribuiti per intero non può essere superiore a trenta.
4.6 Il trattamento
economico così definito si applica anche nei confronti dei genitori adottivi o
affidatari.
5. Congedo dei genitori
adottivi o affidatari (preaffidamento ovvero affidamento temporaneo).
5.1 Il comma 5 dell'art.
3 della citata legge 8 marzo 2000, n. 53, non distingue fra le ipotesi
contenute nella legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Adozione nazionale), e la
diversa fattispecie disciplinata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Adozione
internazionale), prevedendo genericamente che il diritto ad astenersi
facoltativamente dal lavoro possa essere esercitato nei primi tre anni
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, ove il minore abbia un'età
compresa fra i sei ed i dodici anni. Si ritiene, stante la portata della norma,
che il diritto dei genitori adottivi od affidatari all'astensione facoltativa
dal lavoro possa applicarsi ad entrambe le fattispecie.
5.2 In particolare, per
i genitori adottivi o affidatari di bambini fino ad otto anni di età, il
diritto ad astenersi dal lavoro, può essere esercitato in qualunque momento
rispetto alla data di inserimento del bambino nella famiglia. Tra i sei e gli
otto anni di età del bambino, detti genitori hanno, infatti, la possibilità di
richiedere, cumulativamente, l'astensione sia entro i tre anni dall'ingresso
del bambino nella famiglia sia in qualunque momento dall'ingresso stesso,
essendo applicabile anche la disposizione valida per i genitori naturali di
bambini fino ad otto anni d'età.
5.3 Qualora il bambino,
alla data della decorrenza giuridica del provvedimento di adozione o di
affidamento, abbia tra i sei ed i dodici anni di età, l'astensione facoltativa
può essere fruita solo entro tre anni dall'ingresso in famiglia e la durata
massima dell'astensione e di sei mesi ciascun genitore (ovvero sette mesi per
il padre) se questa è individuale, mentre rimane inalterato il limite
complessivo dei dieci/undici mesi per la coppia, sempre che il diritto
all'astensione sia esercitato sino ai quindici anni d'età dell'adottato o dell'affidato.
6. Astensione
obbligatoria.
6.1 Continuano ad
applicarsi le disposizioni relative ai periodi di astensione obbligatoria, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 4, lettere a), b) e c) della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, in virtù del quale è vietato adibire al lavoro le donne
nei due mesi antecedenti la data del parto; nell'ipotesi di parto verificatosi
dopo la data presunta, nel periodo intercorrente fra la data effettiva e quella
presunta; ed, infine, nei tre mesi successivi al parto.
6.2 Tale previsione
normativa è stata resa più elastica dall'art. 12 della legge 8 marzo 2000, n.
53, che ha introdotto l'art. 4-bis della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in
applicazione del quale le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro a
partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi
successivi al medesimo, dietro presentazione di certificato medico, rilasciato
da specialista del Servizio sanitario nazionale ovvero con esso convenzionato,
e dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei
luoghi di lavoro, ove previsto, con i quali si attestino che l'opzione espressa
dalla lavoratrice madre, non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e
del nascituro.
7. Parti prematuri.
7.1 L'art. 11 della legge
8 marzo 2000, n. 53, ha integrato il testo dell'art. 4 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, prevedendo l'ipotesi di parto prematuro, cioè del parto avvenuto
in data anteriore rispetto a quella presunta, risultante dal certificato medico
di gravidanza.
7.2 In virtù della
nuova disciplina, nel caso di parto anticipato, i giorni di astensione
obbligatoria non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di astensione
obbligatoria post partum, che decorre dal giorno successivo all'evento, ai
sensi dell'art. 6 del regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204 (decreto del Presidente della Repubblica n. 1026/1976), restando salvo,
comunque, il limite complessivo di cinque mesi.
7.3 La lavoratrice è
tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del
parto ovvero la dichiarazione sostitutiva.
7.4 Quanto detto,
applicabile, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 delle disposizioni
sulla legge in generale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge medesima.
7.5 Per le ipotesi non
direttamente contemplate dall'esaminando testo di legge, si rinvia a quanto
sarà previsto in sede di contrattazione collettiva, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17 della legge medesima.
8. Astensione dal
lavoro del padre lavoratore.
8.1 Dall'art. 13 del
provvedimento di legge analizzato è stato modificato l'art. 6 della legge 9
dicembre 1977, n. 903, mediante l'introduzione dell'art. 6-bis, il quale
attribuisce al padre lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre
mesi dalla nascita del figlio in caso di morte o di grave infermità della
madre, ovvero di abbandono, nonché in ipotesi di affidamento esclusivo del
bambino al padre.
8.2 In tali fattispecie
spetta l'intera retribuzione e debbono essere debitamente documentate ovvero,
nel caso di abbandono, deve essere resa una dichiarazione ai sensi e per gli
effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
8.3 È stato altresì
inserito l'art. 6-ter della legge 9 dicembre 1977, n. 903, il quale estende i
periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
anche al ladre lavoratore, qualora sia il solo genitore affidatario, ovvero se
la lavoratrice madre, benché lavoratrice dipendente, non intenda avvalersi di
detto beneficio, nonché nell'ipotesi in cui la madre non eserciti un'attività
lavorativa dipendente.
9. Permessi per
l'assistenza a portatori di handicap e peri lavoratori portatori di handicap.
9.1 II legislatore del
provvedimento in questa sede analizzato, ha inteso ampliare le agevolazioni
previste dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate» a
beneficio di coloro i quali prestano assistenza continuativa in via esclusiva a
portatori di handicap in situazioni di gravità.
9.2 L'assistenza
continuativa in via esclusiva prestata al familiare disabile, non convivente,
deve essere interpretata nel senso che il lavoratore che intenda avvalersi di
detto beneficio, sia l'unico soggetto in grado di assicurare, sulla base del
soddisfacimento di un criterio logistico e nell'arco temporale di riferimento,
il proprio supporto nei confronti del portatore di handicap.
9.3 Il dipendente che
intenda avvalersi dei benefici in questione, oltre a produrre la certificazione
medica di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestante lo
stato di handicap grave di cui è affetto il familiare disabile, deve rendere
una dichiarazione, anche autocertificata, con la quale attestare il possesso
delle prescritte condizioni.
9.4 Per quanto attiene
alla fruizione dei permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, giova sottolineare che continuano ad essere retribuiti,
ai sensi e per gli effetti della legge 27 ottobre 1993, n. 423, che ha
modificato in sede di conversione l'art. 3-ter del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 324. In riferimento al trattamento giuridico ed economico, si rinvia
alla contrattazione collettiva di comparto.
9.5 Ai fini del
trasferimento del lavoratore dipendente nella sede dove risiede il disabile cui
deve essere assicurata assistenza continuativa, non è più elemento vincolante
il requisito della convivenza con il portatore di handicap.
9.6 I permessi
retribuiti di cui all'art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
sono concessi al dipendente esso stesso disabile, alternativamente, sulla base
delle reali necessità che lo stesso intende soddisfare.
9.7 Lo scrivente
Dipartimento, in passato, si è pronunciato con propri pareri, dando
un'interpretazione letterale dell'art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, intendendo così agevolare la condizione dei lavoratori portatori
di handicap, mediante la concessione cumulativa dei benefici di cui ai commi 2
e 3 del medesimo articolo di legge.
9.8 Con l'intervento
del legislatore, che ha modificato tale disposizione della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ponendo in essere un'interpretazione autentica della stessa, non
vi sono dubbi sulla fruibilità alternativa, anche frazionata, dei benefici in questione.
9.9 Per quanto non
modificato dalla legge n. 53/2000, continuano ad applicarsi le istruzioni
precedentemente diramate.